Disciplina delle incompatibilità, degli incarichi extraistituzionali e delle procedure autorizzatorie

Comunicazione n. 63

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Personale scolastico

Docente
Menaggio, 12 Ottobre 2026
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA

Nell’ambito delle ordinarie attività di verifica e gestione del personale spettanti allo scrivente, si ritiene opportuno rammentare a tutto il personale il quadro normativo vigente che disciplina lo svolgimento di attività lavorative o professionali al di fuori dell’orario di servizio scolastico.

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) e dell’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico dell’Istruzione), il rapporto di lavoro del personale dipendente a tempo pieno della Pubblica Amministrazione è caratterizzato dal vincolo di esclusività della prestazione lavorativa a favore dell’Amministrazione di appartenenza.

Va tuttavia evidenziato che la normativa di vigente riconosce la possibilità di svolgere attività e libere professioni private nella misura in cui esse rappresentino un’occasione di arricchimento e accrescimento dell’attività d’insegnamento, consentendo al docente di maturare ed apportare competenze pratiche e professionali strettamente correlate alle materie d’insegnamento, a beneficio della qualità dell’offerta formativa e della crescita formativa degli studenti.

Ciononostante, qualsiasi incarico o attività retribuita svolta a favore di soggetti terzi (pubblici o privati) deve essere preventivamente richiesta ed espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, prima dell’effettivo inizio dell’attività stessa. Non sono in alcun modo ammesse autorizzazioni sananti o retroattive.

L’eventuale rilascio dell’autorizzazione è sempre subordinato alla verifica dei seguenti criteri
inderogabili.

  • L’attività extra-scolastica richiesta deve presentare elementi di diretta affinità o compatibilità culturale e professionale con le discipline insegnate o con la funzione educativa, in modo da concretizzare il predetto arricchimento dell’esperienza didattica e garantendo che non vi sia alcun contrasto con l’immagine e le finalità istituzionali della scuola.
  • L’impegno per l’Istituzione Scolastica rimane primario e prioritario. L’attività extra-scolastica deve rivestire un carattere meramente accessorio e marginale e non deve in alcun modo pregiudicare il tempestivo e regolare adempimento di tutti i compiti connessi alla funzione (inclusi la partecipazione agli organi collegiali, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e le attività funzionali all’insegnamento).
  • La natura dell’incarico deve rispecchiare il carattere di occasionalità anche sotto il profilo economico, con compensi d’entità limitata che confermino la natura saltuaria della prestazione e l’assenza di un’attività di lavoro autonoma o professionale continuativa.
  • L’incarico deve svolgersi entro un arco temporale circoscritto e non continuativo.
  • Inesistenza di qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto, anche solo potenziale, con le attività della scuola o con l’utenza dell’Istituto.

Si richiama la massima attenzione sulle gravi conseguenze previste dall’ordinamento giuridico in caso di svolgimento di attività non autorizzate o incompatibili.

Lo svolgimento di attività lavorative o professionali in assenza del prescritto provvedimento autorizzatorio costituisce violazione dei doveri d’ufficio e comporta l’attivazione immediata del procedimento disciplinare ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis del D.Lgs. 165/2001, i compensi percepiti per incarichi non autorizzati devono essere integralmente versati dal dipendente (o dal soggetto erogante) nel bilancio dell’Istituzione Scolastica, per confluire nel Fondo d’Istituto. Laddove l’attività extra-scolastica presenti i caratteri della continuità, dell’abitualità o dell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o professionale incompatibile, l’Amministrazione è tenuta ad intimare la cessazione della situazione di incompatibilità. In caso di inosservanza della diffida nei termini stabiliti, è prevista la decadenza dall’impiego.

Il personale interessato a svolgere incarichi extraistituzionali è tenuto a presentare formale istanza di autorizzazione con congruo anticipo rispetto alla data di inizio prevista dell’attività, utilizzando l’apposita modulistica reperibile presso la segreteria / sul sito web d’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Perticaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

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